Imposta Comunale sulla Pubblicità

Imposta Comunale sulla Pubblicità

L´Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. La norma che ne detta la disciplina è il Decreto Legislativo 507 del 1993. 

Sono considerati oggetto dell´imposta tutti i messaggi pubblicitari diffusi mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
L´imposta si applica qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano percepibili da tali luoghi.

Soggetto passivo
L´Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E´ solidamente obbligato al pagamento dell´imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il calcolo
dell´imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l´imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 

Dichiarazione
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune (nel caso del nostro comune al concessionario ICA srl) apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l´ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell´imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell´anno di riferimento (per il 2016 il termine sarà posticipato al mese di Mrazo) sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione.

Il Diritto sulle Pubbliche Affissioni
Viene applicato per le affissioni eseguite attraverso manifesti, avvisi, ecc. che vengono effettuate nell´ambito del territorio comunale negli appositi spazi previsti dal Comune.
L´imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il comune di Calcinaia sono gestite esternamente da una società concessionaria, l´ICA srl.

Rilascio delle autorizzazioni:
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli, insegne d´esercizio ed altri mezzi pubblicitari, è di competenza dell´Ufficio Tributi. In questa sezione è disponibile la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni.
La disciplina dei mezzi pubblicitari è sottoposta sia al regolamento comunale sulla pubblicità, che al piano generale degli impianti pubblicitari.

 
 
Ufficio Affissioni (Via V. Emanuele, 44, Calcinaia):
 
Orari di apertrura:
 
Lunedì,      ore 10.00 – 13.00
Martedì,     ore 10.00 - 13.00
Mercoledì,  ore 10.00 – 13.00
Giovedì,      ore 10.00 – 13.00
Venerdì,      ore 10.00 – 13.00
 
Ufficio Pubblicità Permanente e Insegne

Telefono: 391/7083383
 

Mail: servizioaffissioni.calcinaia@gmail.com